Esclusivamente in modalità telematica tramite il portale regionale SUAPE (sportello unico per le attività produttive ed edilizie) del Comune competente, all’indirizzo web: https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico.
Per poter presentare la pratica è necessario registrarsi sul software regionale e disporre di firma digitale e di una casella PEC.
La pratica SUAPE è presentata dall’interessato o da un suo incaricato provvisto di procura speciale ai sensi dell’art. 32 comma 2 della Legge Regionale n. 24/2016.
Nel nuovo sistema informatico, i moduli non vengono selezionati manualmente dal compilatore come in precedenza, ma vengono abbinati automaticamente alla pratica a seconda dell’intervento e delle condizioni selezionate, nonché delle risposte fornite alle domande via via proposte durante la compilazione dei moduli stessi.
Il sistema informatico produrrà, in automatico, i seguenti moduli che confluiranno nella pratica finale:
- DUA
- B3 (la vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, e' soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita: pertanto, oltre al B3, occorre allegare il modello B1)
- D1
- E1 per tutte le attività nel settore alimentare
- D2 per le attività nel settore alimentare, ad eccezione degli spacci interni
- E9 in caso di vendita di prodotti fitosanitari
- E15 in caso di vendita al minuto di bombole di GPL per combustione
- F45 in caso di autovidimazione del registro per la vendita dell’usato
- A11 in caso di scarichi diversi da quelli domestici recapitanti in pubblica fognatura
- F23 per attività esercitate sul demanio marittimo
- C1, C2, C3, C4 o C5 a seconda dell’iniziativa da realizzare.
Il D.Lgs. n° 114/98 ricorda che per tutte le attività di vendita al di fuori dei locali commerciali, compreso il commercio elettronico, trova applicazione quanto disposto dal D.Lgs. n° 50/1992, in ordine soprattutto al diritto di recesso dall’acquisto, garantito al consumatore a seguito della ricezione della merce.
Al commercio elettronico si applica inoltre la Legge 173/2005 "Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali", che contiene soprattutto disposizioni sul divieto di effettuazione di catene “di Sant’Antonio” e vendite piramidali.
Per la vendita al domicilio del consumatore è bene ricordare che la procedura di comunicazione ai sensi dell’art. 3, comma 8 della L.R. n° 5/2006 e dell’art. 19 del D.Lgs. n° 114/98 non è la sola ad abilitare un esercente alla vendita presso il domicilio dei consumatori: infatti, tutti coloro che sono in possesso di un’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante hanno facoltà di vendere i propri prodotti presso il domicilio del consumatore, senza la necessità di preventiva comunicazione al Comune.
L’attività di vendita al domicilio del consumatore può essere svolta anche attraverso degli incaricati. L’imprenditore che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attività e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per l'esercizio dell'attività di vendita. L'impresa rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti morali e professionali. Il tesserino di riconoscimento deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. Il tesserino di riconoscimento di è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.
Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
Il procedimento per l’esercizio dell’attività è l’autocertificazione a zero giorni.
Requisiti
- requisiti di onorabilità per l’esercizio di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande (D.Lgs. 59/2010, art. 71)
- requisiti professionali per l’esercizio di attività di commercio alimentare e somministrazione di alimenti e bevande nel caso di attività nel settore alimentare, ad eccezione degli spacci interni (D.Lgs. 59/2010, art. 71)
Allegati
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