Centri di immersione subacquea e organizzazioni didattiche

Impresa che offre servizi specializzati per il turismo attraverso il supporto alla pratica ed all'apprendimento dell'attività turistico-ricreativa subacquea.

Cos'è

Per centro di immersione subacquea si intende un’impresa che opera in prossimità del litorale marino o di uno specchio di acque interne e che dispone di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati per il turismo attraverso il supporto alla pratica ed all'apprendimento dell'attività turistico - ricreativa subacquea, con standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e degli operatori nonché il rispetto delle norme antinfortunistiche e di tutela ambientale.

Accedere al servizio

Esclusivamente in modalità telematica tramite il portale regionale SUAPE (sportello unico per le attività produttive ed edilizie) del Comune competente, all’indirizzo web: https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico.

Per poter presentare la pratica è necessario registrarsi sul software regionale e disporre di firma digitale e di una casella PEC.

La pratica SUAPE è presentata dall’interessato o da un suo incaricato provvisto di procura speciale ai sensi dell’art. 32 comma 2 della Legge Regionale n. 24/2016.

Nel nuovo sistema informatico, i moduli non vengono selezionati manualmente dal compilatore come in precedenza, ma vengono abbinati automaticamente alla pratica a seconda dell’intervento e delle condizioni selezionate, nonché delle risposte fornite alle domande via via proposte durante la compilazione dei moduli stessi.

Il sistema informatico produrrà, in automatico, i seguenti moduli che confluiranno nella pratica finale:

  • DUA
  • B30
  • D3
  • A11 in caso di scarichi diversi da quelli domestici recapitanti in pubblica fognatura
  • F23 per attività esercitate sul demanio marittimo
  • C1C2C3C4 C5 a seconda dell’iniziativa da realizzare.

Nel caso di apertura di sedi secondarie di autoscuola, per ciascuna di esse è richiesta la dimostrazione dei suddetti requisiti.

 
I centri di immersione subacquea, in ambito turistico e ricreativo, possono esercitare l'attività nel territorio della Sardegna subordinatamente all'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo. L'attività può essere esercitata in tutte le acque comprese nel territorio della Sardegna, inclusi i parchi e le aree protette.

I centri di immersione subacquea, ditte singole e società legalmente costituite nell'ambito dell'Unione Europea, ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, debbono possedere i requisiti previsti dall’art. 6 delle L.R. 9/1999.

Ogni centro ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome. Nei centri di immersioni subacquee deve essere esposta in modo ben visibile la copia dell'attestazione di iscrizione al corrispondente elenco regionale, con l'indicazione della denominazione e delle attività autorizzate.

Il procedimento per l’esercizio dell’attività è l’autocertificazione a zero giorni.

Requisiti

Requisiti antimafia previsti dal D.Lgs. n° 159/2011

Allegati

  • Copia della polizza assicurativa
  • Relazione tecnica sulle strutture da utilizzare per lo svolgimento dell’attività
  • Eventuale ulteriore documentazione prescritta dal Regolamento in vigore presso la Provincia di riferimento

Accesso online

Uffici

Attività Produttive
Via Sant'Anna, 38, 07041 Alghero SS, Italia

Orari:
Martedì 11:30 - 13:30
Giovedì 11:30 - 13:30 e 15:30 - 17:30

PEC: sviluppoeconomico@pec.comune.alghero.ss.it

Area di riferimento

Costi e vincoli

Ai sensi della Delibera Commissariale 91 del 11.04.2012, è previsto il pagamento dei diritti di istruttoria di:

  • euro 35,00 per procedimento in immediato avvio a 0 giorni;
  • euro 25,00 per procedimenti amministrativi Sviluppo Economico;

Il pagamento si effettua con bollettino postale C/C/P: 1003829593 o con bonifico bancario sull'IBAN: IT21Q0760117200001003829593 intestati al Comune di Alghero.

Tempi e scadenze

L’apertura (C1), il trasferimento di sede (C3), le variazioni dell’attività (C4), sono soggetti alla presentazione della pratica al SUAPE competente per territorio (autocertificazione a 0 giorni).

L’avvio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo impone anche l’iscrizione al registro regionale delle agenzie di viaggio e turismo istituito presso l’Assessorato Regionale del Turismo. Perciò, il SUAPE, per effetto della delega alle Province stabilita dalla L.R. 9/2006, è tenuto ad inviare alla Provincia territorialmente competente ogni DUA ricevuta per le opportune registrazioni.

Il subingresso per atto tra vivi o per causa di morte, per tutte le agenzie d’affari ad eccezione di quelle di recupero crediti, è soggetto a previa comunicazione al Comune (C2) e può essere effettuato sin dalla data di presentazione della comunicazione stessa (procedimento di autocertificazione a 0 giorni). In tali casi andranno riportate le medesime dichiarazioni previste per le fattispecie sopra menzionate, mentre sarà possibile evitare di presentare allegati e documenti che siano già in possesso dell’Amministrazione, qualora il subentrante dichiari che non vi siano state variazioni rispetto alla situazione previgente, come risultante agli atti.

La cessazione è soggetta a previa comunicazione (C6) e può essere effettuata sin dalla data di ricevimento presentazione della comunicazione stessa.

Casi particolari

La validità del titolo è a tempo indeterminato, e decade solo a seguito di cessazione o in caso di perdita dei requisiti per l’esercizio dell’attività.

I centri che svolgono attività stagionale, possono essere iscritti all'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo purché il periodo di apertura non sia inferiore a centoventi giorni continuativi. Il mancato rispetto di tale condizione comporta la cancellazione dall'elenco.

La mancata comunicazione delle variazioni dell’attività all'Assessorato regionale del turismo entro trenta giorni comporta la cancellazione dall'elenco.

Siti esterni

Ulteriori informazioni

Fonte normativa

  • STATO: D.P.R. 07.09.2010, n. 160, Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decretolegge 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06.08.2008, n. 133.
  • REGIONE: L.R. 26.02.1999, n. 9 Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo
  • REGIONE: L.R. 18.12.2006, n. 20 Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi
  • REGIONE: L.R. 20.10.2016 N. 24 - “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministratici” e s.m.i. (art. 55)
  • REGIONE: Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia - Allegate alla Deliberazione G.R. n. 10/13 del 27.02.2018 - Modifiche alla Delib.G.R. n. 11/14 del 28 febbraio 2017

Ultimo aggiornamento

20/12/2021, 09:47