Competenze
La Legge 31/12/2012, n. 247 (Legge professionale forense) sancisce che la professione forense, ovunque esercitata (dipendente dalla P.A. o libero foro), è preposta alla tutela di interessi o beni sociali costituzionalmente protetti (art. 24 Cost.), ed esercita un compito di garanzia strumentale.
Costituiscono peculiarità dell’avvocato specificità ed autonomia, tali che la figura dell’avvocato pubblico si contraddistingue da tutte le altre figure all’interno dell’Ente; ciò in quanto l’Avvocatura non è materia di esclusiva pertinenza dell’autonomia comunale, ma è chiamata a svolgere una pubblica funzione. In ragione di ciò, nel rispetto del Codice deontologico forense cui pure gli avvocati pubblici sono sottoposti, ogni avvocato “esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza (...) assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini di giustizia”.
Per tali ragioni, al fine di evitare situazioni anche solo potenziali di conflitto d’interesse nello svolgimento della professione, il ruolo di avvocato pubblico all’interno dell’ente non è cumulabile con altre cariche.
Al fine di evitare ogni possibile forma di interferenza sulla indipendenza e sulla autonomia delle loro attività, per consolidata giurisprudenza, le Avvocature degli Enti Pubblici devono essere costituite in un apposito ufficio dotato di adeguata stabilità ed autonomia organizzativa nonché distinzione dagli altri uffici di gestione amministrativa, al quale devono essere preposti avvocati addetti in via esclusiva alle cause e agli affari legali. In conformità all’art. 23 della Legge 31/12/2012, n. 247, nell'ambito dell’assetto organizzativo di un ente, ai fini del rispetto del principio di autonomia dell’ufficio legale, esso deve connotarsi come una struttura differenziata da ogni altro centro operativo e postulante una diretta connessione unicamente con il vertice decisionale dell'ente stesso, al di fuori, quindi, di ogni altra intermediazione.
Considerato, comunque, che la funzione di gestione del contenzioso svolta dagli avvocati dell’ente, necessita di un’attività amministrativa di supporto, la cui responsabilità non può essere affidata agli avvocati dell’Avvocatura Comunale poiché tale attribuzione creerebbe un potenziale conflitto di interessi. Si ritiene opportuno, al fine di favorire la netta separazione fra i legali dell’Avvocatura Comunale e la struttura amministrativa dell’Ente, individuare nel Segretario Generale l’unica figura, dotata dei necessari requisiti di terzietà ed autonomia, idonea ad essere nominata responsabile dell’attività amministrativa di supporto all’avvocatura comunale.
La direzione dell’Avvocatura Comunale, limitatamente allo svolgimento dell’attività amministrativa di supporto all’attività svolta dagli avvocati incardinati nell’Avvocatura Comunale, è affidata al Segretario Generale dell’Ente.