Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016
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Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale, n. 227 del 28 settembre 2016 è stato pubblicato il con il quale è stato indetto, per il giorno di domenica 4 dicembre 2016, il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”, approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016, avente il seguente quesito:
«Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 88 del 15 aprile 2016?»
Per il suddetto referendum le operazioni di votazione si svolgeranno nella sola giornata di domenica 4 dicembre 2016, dalle ore 7 alle ore 23, ai sensi dell’art. 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione e l’accertamento del numero dei votanti.
La propaganda elettorale
"Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Propaganda elettorale e comunicazione politica". Contenuti:
a) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione
b) Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda diretta
c) Partiti o gruppi politici presenti in Parlamento
d) Promotori del referendum
e) Designazioni dei rappresentanti presso gli Uffici di sezione, gli Uffici provinciali e l’Ufficio centrale per il referendum, nonché presso l’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e i seggi ivi istituiti
f) Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda
g) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili
h) Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 4 novembre
i) Parità d’accesso ai mezzi d’informazione durante la campagna referendaria
j) Diffusione di sondaggi demoscopici, rilevazioni e simulazioni di voto da parte di istituti demoscopici
k) Inizio del divieto di propaganda
- Criteri per l'utilizzo di aree di circolazione o piazze cittadine
- Individuazione e delimitazione degli spazi per la propaganda elettorale
- Ripartizione ed assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale (diretta)
ESERCIZIO DEL VOTO PER ELETTORI NON DEAMBULANTI (EX ART. 1, L. N. 15/1991)
Gli elettori non deambulanti, iscritti nelle liste elettorali di sezioni ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto presso le sezioni di seguito indicate e prive di barriere architettoniche:
Sezione 35, Scuola media via Malta
Sezione 42, Scuola media via Orsera - Fertilia
Sezione 23, Liceo Scientifico via XX Settembre
Sezione 5, Scuola elementare via Giovanni XXIII
Sezione 28, Scuola elementare via Mattei
Per l’esercizio del voto, gli elettori non deambulanti devono esibire, unitamente alla tessera elettorale o all’attestazione del sindaco ed alla carta d’identità, alternativamente uno dei seguenti documenti:
una certificazione medica attestante l’impedimento rilasciata gratuitamente ed in esenzione bollo, anche in precedenza per altri scopi, dall’Unità Sanitaria Locale;
una copia autenticata della patente di guida speciale, purché dalla stessa risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.
La certificazione medica potrà essere acquisita presso l’Ufficio Igiene e Sanità Pubblica di Alghero in Via Enrico Costa n. 28 mercoledì 30 novembre e giovedì 1 Dicembre dalle ore 8.30 alle ore 13.00, sabato 3 Dicembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Domenica 4 Dicembre il rilascio della predetta certificazione sarà garantito dal personale medico della locale Guardia Medica.
1) Elettori che si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche
Voto degli elettori temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche e dei familiari conviventi. Articolo 4-bis della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come inserito dalla legge n. 52 del 2015, recante “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”.
In vista dell’imminente pubblicazione del decreto presidenziale di indizione del referendum popolare di cui all’art. 138 della Costituzione - per il quale nella riunione del Consiglio dei Ministri del 26 c. m. è stata deliberata la data di votazione del 4 dicembre 2016 - si ritiene opportuno fornire sin d’ora indicazioni finalizzate alla piena attuazione delle disposizioni introdotte dalla normativa in oggetto, riguardanti le modalità di voto degli elettori che si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale per motivi di lavoro, studio o cure mediche e dei familiari conviventi ai quali viene riconosciuto per le elezioni politiche e i referendum nazionali il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa espressa opzione valida per un’unica consultazione.
La legge prevede che l’opzione per il voto per corrispondenza pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, con possibilità di revoca entro lo stesso termine (comma 2 del suddetto art. 4-bis). I comuni considereranno valide le opzioni che perverranno entro il trentaduesimo giorno antecedente la votazione (2 novembre p.v.) per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato. Al fine di facilitare la presentazione delle opzioni da parte dei suddetti elettori iscritti alle liste elettorali del Comune di Alghero temporaneamente all’estero, l’indirizzo di posta elettronica certificata da usare ai fini della trasmissione delle domande stesse è il seguente: elettorale@pec.comune.alghero.ss.it. Gli elettori di cui all’articolo 4-bis, comma 6, della legge n. 459/2001, in alternativa, possono presentare l’opzione tramite l’ufficio consolare competente per territorio.
2) Termini e modalità di esercizio dell’opzione degli elettori residenti all’estero per esercitare il diritto di voto in Italia (artt. 1,comma 3, e 4 della legge n. 459/2001; art. 4 del d.P.R. n. 104/2003)
La legge 27 dicembre 2001 n. 459 e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 e successive modificazioni disciplinano le modalità di voto per corrispondenza per gli elettori residenti all’estero, iscritti nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E). In base alla citata normativa, gli elettori residenti all’estero votano per corrispondenza nella circoscrizione Estero ma è fatta salva la loro facoltà di venire a votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, valida per un’unica consultazione.
Il diritto di optare per il voto in Italia degli elettori residenti all’estero, ai sensi degli artt. 1, comma 3, e 4 della legge n. 459/01 nonché dell’art. 4 del d.P.R. n. 104/03, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all’indizione del referendum - intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione - e cioè entro il prossimo 8 ottobre 2016.
L’opzione dovrà pervenire all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore (mediante consegna a mano, o per invio postale o telematico, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore) entro il termine suddetto e può essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.
3) Agevolazioni tariffarie per i viaggi degli elettori via treno, nave, aereo e pedaggi autostradali sul territorio nazionale
In occasione della consultazione referendaria, gli elettori che si recheranno a votare nel proprio comune di iscrizione elettorale potranno usufruire delle agevolazioni di viaggio che verranno applicate da enti o società che gestiscono i relativi servizi di trasporto: Trenitalia SpA, Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA (NTV), Società Trenord SRL, Compagnia Italiana di Navigazione SpA, Compagnia delle Isole SpA, Alitalia SpA, Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (A.I.S.C.A.T.).
4) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione (art. 1 del Decreto legge n. 1/2006, convertito dalla Legge n. 22/2006 e ss.mm.ii.)
Alle consultazioni referendarie si applicano le disposizioni sul voto domiciliare. L’elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto un’espressa dichiarazione, corredata dalla prescritta documentazione sanitaria, con la quale attesta la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, indicandone l’indirizzo. Si evidenzia che, trattandosi di consultazione nazionale, l’espressione del voto domiciliare è consentita anche se la dimora indicata dall’elettore sia ubicata in un comune del territorio nazionale diverso da quello di iscrizione elettorale. La domanda deve essere presentata entro lunedì 14 novembre 2016. Tale ultimo termine deve considerarsi avere carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune. La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora, possibilmente un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale. In particolare il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa di cui all’art. 1 del Decreto legge 3 gennaio 2006 n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 27 gennaio 2006 n. 22, successivamente modificato dalla Legge 7 maggio 2009, n. 46, di cui i medici stessi sono a conoscenza.