Per l’ammissionai contributi è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
A. residenza anagrafica nel Comune di Alghero e nell’alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo;
B. cittadinanza: - possesso della cittadinanza italiana; - possesso della cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea; - cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno superiore a due anni, in corso di validità (ai sensi dell'art.5 lettera d del D.lgs. 286/1998 e ss.mm.ii.) e attività lavorativa oppure permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) in corso di validità.
C. titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo relativo ad un alloggio di proprietà privata (con esclusione delle categorie catastali: A/1, A/8 e A/9) o pubblica (se destinata alla locazione permanente, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001), adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente ed ubicato nel Comune di Alghero, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell’imposta di registro o in regime di “cedolare secca”;
Il contratto di locazione non deve essere stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente.
D. assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. E. assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente e in qualsiasi forma erogato, a titolo di sostegno abitativo, relativo allo stesso periodo temporale, compresi i contributi per morosità incolpevole.
I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, nonché permanere al momento dell’erogazione del contributo. In caso di interruzione della locazione, non sarà riconosciuto alcun contributo per il periodo successivo all’evento interruttivo.
Integrazione
Si porta a conoscenza dei cittadini interessati al Bando in epigrafe che la Giunta comunale con deliberazione n.111 del 13/05/2020, al fine di far fronte a situazioni di morosità causate dall’emergenza economico-sociale legata alla pandemia COVID-19, ha previsto la possibilità di presentare domanda di contributo ad integrazione del canone di locazione anche ai cittadini che, alla data di presentazione dell’istanza, non siano in regola con il pagamento dei canoni di locazione relativamente ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile, dell’anno 2020, domanda che sulla
base delle iniziali direttive regionali non sarebbe risultata ammissibile. In questo caso di impossibilità a presentare le ricevute di pagamento del canone di locazione per le mensilità da gennaio a aprile 2020, la Giunta comunale, in applicazione del comma 3 dell’art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n.431, ha consentito che i contributi integrativi riconosciuti possano essere erogati, in caso di morosità per i mesi di cui sopra e di formale richiesta e assenso del locatore, direttamente in favore del locatore medesimo, evidentemente interessato alla sanatoria della morosità.
Per la finalità predetta, al momento della compilazione della domanda (da effettuarsi online) dovrà essere allegato il modello di “Autocertificazione di morosità per le mensilità di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 2020” (da compilarsi a cura del PROPRIETARIO e sottoscritta per ACCETTAZIONE dal locatario), modello che per opportuno utilizzo si allega al presente comunicato.