REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO EX ART.138 DELLA
COSTITUZIONE INDETTO PER I GIORNI 22 - 23 MARZO 2026
OPZIONE DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO
COSTITUZIONE INDETTO PER I GIORNI 22 - 23 MARZO 2026
OPZIONE DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO
Termini e modalità di esercizio dell’opzione degli elettori residenti all’estero per il voto in
Italia per il referendum.
Italia per il referendum.
Per il referendum in oggetto, gli elettori italiani residenti all’estero, ai sensi della legge 27
dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile
2003, n. 104, votano per corrispondenza.
La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte di tali
elettori, i cui nominativi vengono inseriti d’ufficio nell’elenco degli elettori residenti all’estero,
fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da
esercitare in occasione di ogni consultazione popolare e valida limitatamente a essa.
In particolare, nel caso di specie, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt. 1,
comma 3, e 4 della legge n. 459/2001 nonché dell’art. 4 del D.P.R. n. 104/2003, deve
essere esercitato entro il decimo giorno successivo all’indizione del referendum
(intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto di indizione) e cioè entro il prossimo 24 gennaio 2026, preferibilmente utilizzando
il modello allegato alla presente circolare.
L’opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all’Ufficio consolare operante
nella circoscrizione di residenza dell’elettore e potrà essere revocata con le
medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.
Qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertarne la ricezione,
da parte dell’Ufficio consolare, entro il termine prescritto.
L’allegato modello, predisposto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, potrà comunque essere reperito presso i consolati oppure in via informatica
sul sito del proprio Ufficio consolare e sul sito www.esteri.it.
dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile
2003, n. 104, votano per corrispondenza.
La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte di tali
elettori, i cui nominativi vengono inseriti d’ufficio nell’elenco degli elettori residenti all’estero,
fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da
esercitare in occasione di ogni consultazione popolare e valida limitatamente a essa.
In particolare, nel caso di specie, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt. 1,
comma 3, e 4 della legge n. 459/2001 nonché dell’art. 4 del D.P.R. n. 104/2003, deve
essere esercitato entro il decimo giorno successivo all’indizione del referendum
(intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto di indizione) e cioè entro il prossimo 24 gennaio 2026, preferibilmente utilizzando
il modello allegato alla presente circolare.
L’opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all’Ufficio consolare operante
nella circoscrizione di residenza dell’elettore e potrà essere revocata con le
medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.
Qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertarne la ricezione,
da parte dell’Ufficio consolare, entro il termine prescritto.
L’allegato modello, predisposto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, potrà comunque essere reperito presso i consolati oppure in via informatica
sul sito del proprio Ufficio consolare e sul sito www.esteri.it.