Prescrizioni antincendio 2025: ordinanza Sindacale n. 7 del 10 giugno 2025

Dettagli della notizia

Validità dell’ordinanza dal 1 giugno al 31 ottobre 2025

Data:

12 giugno 2025

Si rende noto alla cittadinanza che, in attuazione delle Prescrizioni regionali antincendio 2023-2025 – Aggiornamento 2025 (Delib. G.R. Sardegna 5/48 del 13 febbraio 2025), il Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto ha emanato l’ordinanza n. 7/2025 al fine di prevenire i rischi di incendio boschivo, tutelare la pubblica incolumità e salvaguardare il patrimonio ambientale e turistico comunale. Il provvedimento si applica durante il periodo di elevato pericolo di incendio boschivo, fissato dal 1 giugno al 31 ottobre 2025.

  • I proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;
  • i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui alla lettera a), o una fascia erbosa verde, intorno a i fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
  • i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
  • i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all’art. 2, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
  • i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche o intercluse nel tessuto urbano, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui alla lettera a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

Il mancato adempimento di tali obblighi, anche in assenza del verificarsi di un incendio, costituisce violazione dell’ordinanza e delle normative vigenti.

I controlli sono demandati alla Polizia Locale e alla Compagnia Barracellare. In caso di inadempienza scatterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 353/2000 e dall’Allegato D delle Prescrizioni regionali e la possibile esecuzione d’ufficio degli interventi di ripulitura da parte del Settore 5 – Manutenzioni, con addebito dei costi ai responsabili.

Il testo integrale, comprensivo di cartografia e prontuario sanzionatorio, è disponibile sull’Albo Pretorio online del Comune di Alghero. 

Ordinanza anticendio
Ordinanza anticendio

Ultimo aggiornamento: 12/06/2025, 13:22