Assegno di maternità anno 2026

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Assegno erogato dall’INPS per madri disoccupate, casalinghe o con un trattamento economico inferiore all'importo stabilito dalla normativa (Art. 74 d.lgs. 26.03.2001 ex art. 66 legge n. 448/1998)

Descrizione

L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italianicomunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno (per la specifica della tipologia di permesso di soggiorno utile per la concessione del beneficio è necessario rivolgersi al proprio comune di residenza).

L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito.

I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre, non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

La domanda va presentata al comune di residenza al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo. 

Per l'anno 2026 l'INPS ha definite i nuovi parametri ISEE e l'importo erogabile

Tutte le informazioni necessarie per la presentazione dell'istanza, tramite sportello telematico, sono contenute nell'informativa allegata.

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Licenza di distribuzione

Pubblico dominio

Data pubblicazione

24 febbraio 2026

Data scadenza

31 dicembre 2026

Ultimo aggiornamento: 24/02/2026, 12:14