Descrizione
Preso atto della definzione di spettacolo di strada prevista nella sezione VI dell'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, istituito dall'art. 4 della legge 337/68 e ss.mm.ii., l'arte di strada è intesa come qualsiasi forma d'arte che utilizzi spazi pubblici o aperti al pubblico e che sia caratterizzata da indipendenza, estemporaneità, assenza di ogni forma di contrattualizzazione e/o retribuzione e che accetti come unica eventuale forma di gratificazione quella spontanea e libera del pubblico.
Ad esclusivo titolo di esempio, e senza carattere esaustivo, rientrano in questa fenomenologia le attività di acrobati, giocolieri, equilibristi, contorsionisti, cantastorie, attori di strada, clowns, statue viventi, mimi, fachiri, mangiafuoco, burattinai, danzatori, musicisti, madonnari, onemanband, street-band.
Non rientrano, pertanto, nella categoria degli artisti di strada gli operatori dell'ingegno e i creatori artistici, ovvero coloro che realizzano, anche estemporaneamente, prodotti quali quadri, bigiotteria e artigianato vario, ai fini dell'esposizione e della vendita.
Allegati:
1. Delibera di C.C. n. 65 del 16/10/2020;
2. Allegato A Regolamento artisti di Strada.
Come fare
L’artista di strada che intenda esibirsi dovrà darne comunicazione all’Amministrazione Comunale, secondo la modulistica predisposta "Allegato 1 - Comunicazione informativa per l'esercizio dell'arte e dello spettacolo di strada su suolo pubblico" ed allegata al presente regolamento per farne parte integrante. Prima dell'esibizione la medesima comunicazione dovrà essere consegnata a mano all'ufficio protocollo o inviata via pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.alghero.ss.it
Nella comunicazione, l'artista dovrà indicare:
- nome, cognome, data di nascita, residenza, codice fiscale e numero di telefono;
- l’attività svolta;
- l’utilizzo di strumenti e/o strutture;
- il periodo nel quale intende esercitare la propria arte;
e allegare copia della carta d'identità in corso di validità.
Inoltre, con la medesima comunicazione, l'artista di strada dichiarerà di prendere atto del presente Regolamento e di rispettare quanto previsto in esso, ed in particolare di quanto descritto nell'art. 7.
Allegati
Fonte normativa
- STATO: R.D. 18.6.1931 n. 773 e ss.mm.ii. “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” artt. 69 e 80.
- STATO: R.D. 06.05.1940 n. 635, “Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza”, Titolo III.
- STATO: L. 18.3.1968 n. 337 “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”.