Taxi e noleggio con conducente

In base alla legge 21/1992, si distingue tra Servizio di taxi e Servizio di noleggio con conducente

Cos'è

In base alla legge 21/1992, si distingue:

  • Servizio di taxi: ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.

  • Servizio di noleggio con conducente: si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

Tutte le attività di taxi e le attività di noleggio con conducente svolte con veicoli di categoria M1 ai sensi del vigente Codice della Strada sono soggette ad una programmazione comunale che si sostanzia in un contingentamento, pertanto i posti disponibili devono essere assegnati mediante bando di pubblico concorso. Di seguito, gli assegnatari potranno presentare la pratica per l’avvio dell’attività.

La  legge n. 12/2019 ha introdotto, in sede di conversione del decreto legge n. 135/2018, l'articolo 10 bis che, al comma 3, prevede l'istituzione, entro un anno dalla sua entrata in vigore, di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuati con autovettura, motocarrozzetta e natante. Peraltro, il comma 6 della norma in parola prevede che, dalla data di entrata in vigore del decreto fino alla piena operatività dell'archivio informatico pubblico nazionale delle imprese, non sia consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante.

E' consentito il rilascio di autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente con velocipedi e veicoli a trazione animale in quanto non soggetti a registrazione nel registro informatico predetto.

Il regolamento comunale definisce il numero ed il tipo dei veicoli o natanti da utilizzare, le modalità per lo svolgimento del servizio, i divieti di esercizio, sospensione, revoca e decadenza dei titoli d’esercizio, i criteri per la determinazione delle tariffe per il noleggio con autovetture fino a 9 posti, i requisiti e le condizioni per l’esercizio dell’attività.

 

 

Accedere al servizio

Esclusivamente in modalità telematica tramite il portale regionale SUAPE (sportello unico per le attività produttive ed edilizie) del Comune competente, all’indirizzo web: https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico.

Per poter presentare la pratica è necessario registrarsi sul software regionale e disporre di firma digitale e di una casella PEC.

La pratica SUAPE è presentata dall’interessato o da un suo incaricato provvisto di procura speciale ai sensi dell’art. 32 comma 2 della Legge Regionale n. 24/2016.

Nel nuovo sistema informatico, i moduli non vengono selezionati manualmente dal compilatore come in precedenza, ma vengono abbinati automaticamente alla pratica a seconda dell’intervento e delle condizioni selezionate, nonché delle risposte fornite alle domande via via proposte durante la compilazione dei moduli stessi.

Il sistema informatico produrrà, in automatico, i seguenti moduli che confluiranno nella pratica finale:

  • DUA
  • B15
  • D3
  • A11 in caso di scarichi diversi da quelli domestici recapitanti in pubblica fognatura
  • F23 per attività esercitate sul demanio marittimo
  • C1C2C3C4 C5 a seconda dell’iniziativa da realizzare.

Il procedimento per l’esercizio dell’attività è l’autocertificazione a zero giorni.

Requisiti

  • patente di guida
  • certificato di abilitazione professionale (CAP)
  • iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli ad autoservizi pubblici non di linea
  • possesso della rimessa per NCC
  • requisiti antimafia (D.Lgs. n° 159/2011)

Accesso online

Uffici

Attività Produttive
Via Sant'Anna, 38, 07041 Alghero SS, Italia

Orari:
Martedì 11:30 - 13:30
Giovedì 11:30 - 13:30 e 15:30 - 17:30

PEC: sviluppoeconomico@pec.comune.alghero.ss.it

Area di riferimento

Costi e vincoli

Ai sensi della Delibera Commissariale 91 del 11.04.2012, è previsto il pagamento di:

  • euro 35,00 per procedimento in immediato avvio a 0 giorni;
  • euro 25,00 per procedimenti amministrativi.

Il pagamento si effettua con bollettino postale C/C/P: 1003829593 o con bonifico bancario sull'IBAN: IT21Q0760117200001003829593 intestati al Comune di Alghero.

Tempi e scadenze

L’apertura (C1), il trasferimento di sede (C3), le variazioni dell’attività (C4) sono soggetti alla presentazione della pratica al SUAPE competente per territorio (autocertificazione a 0 giorni).

Il subingresso per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto a previa comunicazione al Comune (C2) e può essere effettuato sin dalla data di presentazione della comunicazione stessa (procedimento di autocertificazione a 0 giorni). In tali casi andranno riportate le medesime dichiarazioni previste per le fattispecie sopra menzionate, mentre sarà possibile evitare di presentare allegati e documenti che siano già in possesso dell’Amministrazione, qualora il subentrante dichiari che non vi siano state variazioni rispetto alla situazione previgente, come risultante agli atti.

La cessazione è soggetta a previa comunicazione al Comune (C6) e può essere effettuata sin dalla data di presentazione della comunicazione stessa. La cessazione non è soggetta al pagamento di alcun diritto di istruttoria.

Casi particolari

Il titolo ha validità permanente; decade in caso di perdita dei requisiti per l’esercizio dell’attività.

Documenti correlati

Siti esterni

Ulteriori informazioni

Fonte normativa

  • STATO: L. 15.01.1992 n. 21 “Legge quadro per il trasporto di servizi pubblici non di linea” e s.m.i.
  • STATO: D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 “Codice della strada art. 84 ss.”
  • STATO: DPR 16.12.1992 n. 495 Regolamento esecuzione codice della strada
  • STATO: D.M 15.12.1992 n. 572 Dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente.
  • STATO: D.M 20.04.1993 Servizi di noleggi con autovettura
  • STATO: D.Lgs. 22.12.2000 n. 395 Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell'Unione europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada
  • STATO: Legge 04.08.2006 n. 248 - art 1
  • REGIONE: Del. G.R. 22.12.2003 n. 47/40 Trasporto su strada di viaggiatori effettuato mediante noleggio con conducente di autobus e di autovetture
  • REGIONE: Legge Regionale 7.12.2005 n. 21
  • REGIONE: L.R. 20.10.2016 N. 24 - “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministratici” e s.m.i.
  • REGIONE: Del. G.R. 12.03.2010 n. 10/42
  • REGIONE: Decreto Assessore dei Trasporti n. 6 del 12.05.2010
  • REGIONE: Del. G.R. 01.07.2010 n.25/38 – Istituzione del ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea
  • REGIONE: Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/13 del 27.02.2018 - Modifiche alla Delib.G.R. n. 11/14 del 28 febbraio 2017
  • REGIONE: Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/55 del 08.08.2019
  • COMUNE: Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente approvato con deliberazione dell'organo comunale competente

Ultimo aggiornamento

03/08/2023, 16:42