Spettacolo viaggiante: rilascio del codice identificativo

Procedure per il rilascio del codice identificativo

Cos'è

Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, comprese le strutture gioco gonfiabili, prima di essere posta in esercizio, dove essere registrata presso il Comune dove è avvenuta la costruzione della struttura o dove è previsto il primo impiego o è presente la sede sociale del gestore.


Con la registrazione, l'attività di spettacolo viaggiante viene munita di un codice identificativo rilasciato dal Comune stesso. Il codice deve essere riportato sulla targa metallica e apposto in una parte visibile della struttura registrata.

Per le attività di spettacolo viaggiante già esistenti sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore del D.M. 18/05/2007, lo stesso, all'art. 5, prevedeva un termine di due anni dalla sua entrata in vigore per l'ottenimento del codice identificativo. Poiché il D.M. 18/05/2007 è entrato in vigore l'11 dicembre 2007, il periodo transitorio entro il quale le attività di spettacolo viaggiante preesistenti dovevano provvedere all'ottenimento del codice identificativo, si è concluso con il mese di dicembre 2009.
Quindi, a partire dal mese di gennaio 2010, la richiesta di rilascio del codice identificativo può riguardare solo nuove attività di spettacolo viaggiante oppure le sole attività esistenti in altri Stati membri dell'Unione Europea, in Turchia o in un Paese EFTA firmatario dell'accordo SEE.

In caso di mancata registrazione di un'attività preesistente, la stessa non potrà più essere utilizzata, e per la successiva regolarizzazione dovrà seguire il percorso previsto per le nuove attrazioni.

Accedere al servizio

Come richiedere il codice

Esclusivamente in modalità telematica tramite il portale regionale SUAPE (sportello unico per le attività produttive ed edilizie) del Comune competente, all’indirizzo web: https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico.

Per poter presentare la pratica è necessario registrarsi sul software regionale e disporre di firma digitale e di una casella PEC.

La pratica SUAPE è presentata dall’interessato o da un suo incaricato provvisto di procura speciale ai sensi dell’art. 32 comma 2 della Legge Regionale n. 24/2016.

Alla domanda devono essere allegati il fascicolo tecnico ed i seguenti documenti:

  • certificato di origine dell'attività o altro atto equivalente, redatto dal richiedente in forma di autocertificazione, con gli estremi della ditta costruttrice, la data di costruzione e di primo collaudo, il periodo di pregresso impiego, l'assenza di incidenti significativi;
  • copia della documentazione contabile di acquisto dell'attività da parte del richiedente;
  • attestazione dell'ente governativo del Paese di origine o di ultimo utilizzo, o altro atto equivalente, idoneo a comprovare che l'attività ha già legalmente operato in tale Paese;
  • nuovo collaudo da parte di professionista abilitato o apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.

Nel nuovo sistema informatico, i moduli non vengono selezionati manualmente dal compilatore come in precedenza, ma vengono abbinati automaticamente alla pratica a seconda dell’intervento e delle condizioni selezionate, nonché delle risposte fornite alle domande via via proposte durante la compilazione dei moduli stessi.

 
La Commissione comunale di vigilanza locali di pubblico spettacolo (Ccvlps), per l'acquisizione del parere, può avvalersi di esperti esterni per:
  • verificare l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, sottoscritta da professionista abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato;
  • sottoporre l'attività ad un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e all'accertamento di esistenza di un verbale di collaudo redatto da professionista abilitato o di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione abilitato.

E' fatta salva la facoltà della Commissione di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori approfondimenti.

Una volta acquisito il parere della Commissione, il Comune procede con la registrazione dell'attività e assegna un codice identificativo costituito in sequenza dal codice Istat del Comune, un numero progressivo identificativo dell'attività e dell'anno di rilascio.
Il codice deve essere collocato sull'attività tramite apposita targa metallica, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile, a cura del gestore.

 
Attrazioni provenienti dall'estero
Prima di essere poste in esercizio sul territorio nazionale, le attività esistenti in altri Stati membri dell'Unione Europea, in Turchia o in un Paese EFTA firmatario dell'accordo SEE devono ottenere la registrazione ed il connesso codice identificativo.

La domanda di registrazione, deve essere presentata, dal gestore dell'attività, al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo; può essere presentata anche al Comune in cui è previsto il primo impiego sul territorio nazionale.
Alla domanda devono essere allegati il fascicolo tecnico ed i seguenti documenti:

  • certificato di origine dell'attività o altro atto equivalente, redatto dal richiedente in forma di autocertificazione, con gli estremi della ditta costruttrice, la data di costruzione e di primo collaudo, il periodo di pregresso impiego, l'assenza di incidenti significativi;
  • copia della documentazione contabile di acquisto dell'attività da parte del richiedente;
  • attestazione dell'ente governativo del Paese di origine o di ultimo utilizzo, o altro atto equivalente, idoneo a comprovare che l'attività ha già legalmente operato in tale Paese;
  • nuovo collaudo da parte di professionista abilitato o apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.
REGISTRAZIONE DI UNA ATTIVITA' APPARTENENTE AD UNA TIPOLOGIA NON ANCORA ISCRITTA NELL'APPOSITO ELENCO MINISTRERIALE

(art. 4 Legge 18/03/1968, n. 337)

Nel caso in cui l'attività di spettacolo viaggiante appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell'apposito elenco ministeriale, il parere della Commissione comunale di vigilanza integra, relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, l'attività istruttoria prevista dall'art. 141, c. 1, lettera d), del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635.

 

Cessazione, vendita o dismissione dell'attrazione
In caso di cessione, vendita o dismissione dell'attività, il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo.

La comunicazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il portale regionale SUAPE (sportello unico per le attività produttive ed edilizie) del Comune competente, all’indirizzo web: https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico.
Nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta distruzione.
Per l'utilizzo di un'attività esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarità della licenza, lo stesso deve ottenere, dal Comune, la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.

Accesso online

Uffici

Attività Produttive
Via Sant'Anna, 38, 07041 Alghero SS, Italia

Orari:
Martedì 11:30 - 13:30
Giovedì 11:30 - 13:30 e 15:30 - 17:30

PEC: sviluppoeconomico@pec.comune.alghero.ss.it

Area di riferimento

Costi e vincoli

Ai sensi della Delibera Commissariale 91 del 11.04.2012, è previsto il pagamento dei diritti di istruttoria di:

  • euro 135,00 per procedimento in conferenza di servizi;
  • euro 50,00 per procedimenti amministrativi Sviluppo Economico;
  • euro 200 per la convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza di pubblico Spettacolo.

Il pagamento si effettua con bollettino postale C/C/P: 1003829593 o con bonifico bancario sull'IBAN: IT21Q0760117200001003829593 intestati al Comune di Alghero.

Siti esterni

Ulteriori informazioni