Somministrazione all'interno di pubblici esercizi

Esercizi aperti al pubblico, esercizi nei quali può accedere una clientela indifferenziata, che vi si rechi con lo scopo primario di consumare cibi e bevande.

Cos'è

Esercizi aperti al pubblico, esercizi nei quali può accedere una clientela indifferenziata, che vi si rechi con lo scopo primario di consumare cibi e bevande; questi a loro volta si distinguono in:

  • esercizi soggetti a programmazione comunale come previsto dal comma 3 dell’art. 64 del Dlgs 59/2010;
  • esercizi aperti al pubblico per i quali il Comune non ha adottato alcun atto di programmazione: in tal caso l’attività può essere avviata direttamente (salvo il possesso dei requisiti necessari).

Accedere al servizio

Esclusivamente in modalità telematica tramite il portale regionale SUAPE (sportello unico per le attività produttive ed edilizie) del Comune competente, all’indirizzo web: https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico.

Per poter presentare la pratica è necessario registrarsi sul software regionale e disporre di firma digitale e di una casella PEC.

La pratica SUAPE è presentata dall’interessato o da un suo incaricato provvisto di procura speciale ai sensi dell’art. 32 comma 2 della Legge Regionale n. 24/2016.

Nel nuovo sistema informatico, i moduli non vengono selezionati manualmente dal compilatore come in precedenza, ma vengono abbinati automaticamente alla pratica a seconda dell’intervento e delle condizioni selezionate, nonché delle risposte fornite alle domande via via proposte durante la compilazione dei moduli stessi.

La piattaforma telematica regionale produrrà, in automatico, i seguenti moduli che confluiranno nella pratica finale:

  • DUA
  • B5
  • D1
  • E1
  • D2
  • A11 in caso di scarichi diversi da quelli domestici recapitanti in pubblica fognatura
  • E5 o A10 se è previsto l'utilizzo di impianti di diffusione sonora o strumenti musicali
  • F2 in caso di occupazione di suolo pubblico
  • F23 per attività esercitate sul demanio marittimo
  • C1C2C3C4 C5 a seconda dell’iniziativa da realizzare.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività di somministrazione.

L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale e ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno, anche in caso di ampliamento della superficie.

Esercizio di attività accessorie

I titoli abilitativi per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilitano all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini, nonché all'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, nei locali ove la clientela acceda per le usuali consumazioni di alimenti e bevande, a condizione che:

  • non venga imposto il pagamento di un biglietto d'ingresso, né l'aumento del prezzo delle consumazioni;
  • non venga trasformato il locale in sala di intrattenimento;
  • vengano rispettate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed inquinamento acustico.

Requisiti morali:

l'interessato deve essere in possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali previste dall'art. 71 commi 1 e 2 del Dlgs 59/2010.

Requisiti professionali:

L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

  • avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
  • essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Per i titoli conseguiti all'estero occorre effettuare il riconoscimento ministeriale: https://www.mimit.gov.it/it/mercato-e-consumatori/titoli-professionali-esteri

Allegati

Planimetria 1:100 o 1:200 redatta da un tecnico abilitato.

Accesso online

Uffici

Attività Produttive
Via Sant'Anna, 38, 07041 Alghero SS, Italia

Orari:
Martedì 11:30 - 13:30
Giovedì 11:30 - 13:30 e 15:30 - 17:30

PEC: sviluppoeconomico@pec.comune.alghero.ss.it

Area di riferimento

Costi e vincoli

Ai sensi della Delibera Commissariale 91 del 11.04.2012, è previsto il pagamento dei diritti di istruttoria di:

  • euro 35,00 per procedimento in immediato avvio a 0 giorni;
  • euro 50,00 per procedimenti amministrativi Sviluppo Economico.

Il pagamento si effettua con bollettino postale C/C/P: 1003829593 o con bonifico bancario sull'IBAN: IT21Q0760117200001003829593 intestati al Comune di Alghero.

Tempi e scadenze

L’apertura (C1), il trasferimento di sede (C3), le variazioni dell’attività (C4) sono soggetti alla presentazione della pratica al SUAPE competente per territorio e possono essere effettuati sin dal momento della presentazione al comune della relativa documentazione (autocertificazione a 0 giorni).

Il subingresso per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto a previa comunicazione al Comune (C2) e può essere effettuato sin dalla data di presentazione della comunicazione stessa (procedimento di autocertificazione a 0 giorni). In tali casi andranno riportate le medesime dichiarazioni previste per le fattispecie sopra menzionate, mentre sarà possibile evitare di presentare allegati e documenti che siano già in possesso dell’Amministrazione, qualora il subentrante dichiari che non vi siano state variazioni rispetto alla situazione previgente, come risultante agli atti.

La cessazione è soggetta a previa comunicazione al Comune (C6) e può essere effettuata sin dalla data di presentazione della comunicazione stessa. La cessazione non è soggetta al pagamento di alcun diritto di istruttoria.

Casi particolari

La validità è a tempo indeterminato, e decade solo a seguito di cessazione o nei casi previsti dagli artt. 30 e 31 della Legge Regionale 5/2006.

Siti esterni

Ulteriori informazioni

Fonte normativa

  • STATO: R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza
  • STATO: R.D. 6 MAGGIO 1940, n. 635 Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza
  • STATO: LEGGE 25 agosto 1991, n. 287 Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi
  • STATO: D.M. Interno 17.12.1992, n. 564 “Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande”.
  • STATO: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 159 Regolamento recante i requisiti e le modalita' di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  • STATO: Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136- ART. 67
  • REGIONE: L.R. 18.05. 2006 n. 5 s.m.i. "Disciplina generale delle attività commerciali"
  • REGIONE: L.R. 6-12-2006 n. 17 “Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali)”.
  • REGIONE: Deliberazione n° 54/3 del 28/12/2006 “Direttive di carattere generale per la fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”.
  • REGIONE: L.R. 20.10.2016 N. 24 - “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministratici” e s.m.i.
  • REGIONE: Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/13 del 27.02.2018 - Modifiche alla Delib.G.R. n. 11/14 del 28 febbraio 2017
  • UNIONE EUROPEA: Reg. CE 852/2004

Ultimo aggiornamento

16/05/2024, 12:10