Informazioni sull'IMU 2020 (Imposta municipale propria)

L'IMU è l'Imposta municipale propria istituita in via sperimentale nel 2012 e ridisciplinata dalla legge di bilancio 2020.

Cos'è

L’imposta municipale propria (Imu) è stata introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2012, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (Ici), e a decorrere dal 1° gennaio 2014 ha rappresentato una delle 3 componenti (insieme alla Tasi ed alla Tari) dell’imposta unica comunale (Iuc).  Il tributo è stato ridisciplinato con la legge di bilancio 2020.

A chi si rivolge

L’imposta ha per presupposto il possesso di immobili. Sono esenti l'abitazione principale e le pertinenze della stessa (nel limite di una per ciascuna categoria catastale: C/2, C/6 e C/7) ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Le definizioni di fabbricati, terreni ed aree edificabili sono contenute nella normativa.

Le norme prevedono una vasta casistica di esenzioni, non applicazione, agevolazioni e riduzioni del tributo in presenza di determinati requisiti.

L’IMU deve essere pagata dal proprietario ovvero dal titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie. E’ soggetto passivo il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, l’imposta deve essere pagata dal concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (leasing), l’imposta deve essere pagata dal locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Accedere al servizio

La base imponibile dell'imposta è rappresentata dal valore degli immobili imponibili.
Per i fabbricati il valore si ottiene rivalutando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato avutosi per determinati coefficienti che variano in ragione della categoria catastale. Ci sono vari casi in cui la base imponibile è ridotta del 50%.

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Per i terreni agricoli il valore si ottiene rivalutando il reddito dominicale del 25% e moltiplicando il risultato avutosi per 135.

Uffici

Area di riferimento

Costi e vincoli

Il pagamento deve essere effettuato, in autoliquidazione, in due rate con scadenza: 16 giugno e 16 dicembre.

Per l'anno 2020 le aliquote IMU sono rimaste invariate.

Tempi e scadenze

Il versamento dell’imposta è effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24 ovvero con apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.

L’importo da versare è arrotondato all’euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.
Il versamento non è dovuto qualora l’importo annuo complessivo per tutti gli immobili posseduti nel territorio del Comune di Alghero è inferiore ad euro 12,00.

Ai fini del pagamento dell’imposta municipale propria (IMU), per i contribuenti non residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24, è possibile pagare mediante bonifico bancario.

Il contribuente è tenuto sia al pagamento dell'imposta sia, in alcuni casi, alla presentazione della dichiarazione. I casi in cui deve essere presentata la dichiarazione sono previsti dalla legge e va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento utilizzando il modello ministeriale

Casi particolari

In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell’importo non tempestivamente versata.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00

Nel caso in cui sia stato effettuato un versamento in misura superiore a quella dovuta, il contribuente può richiedere il rimborso all’Ufficio Imu entro 5 anni dal pagamento.
Le domande presentate successivamente sono considerate intempestive.

Siti esterni

Ulteriori informazioni

Tutte le informazioni sul tributo e sulla propria posizione debitoria sono fornite dalla SECAL SPA, a cui è affidata la gestione e la riscossione ordinaria.

Pertanto per maggiori informazioni sarà possibile consultare il sito della SECAL o recarsi presso gli uffici della società previa verifica degli orari

Ultimo aggiornamento

20/12/2021, 09:47