Esercizio di vicinato

Gli esercizi di vicinato hanno superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente sino a 10.000 abitanti.

Cos'è

La L.R. 5/2006 prevede che gli esercizi di vicinato hanno superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente sino a 10.000 abitanti.

La superficie di vendita che ha come oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti non immediatamente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie auto, nautica, legnami, materiali per l’edilizia e similari) è computata nella misura di un ottavo della superficie lorda parcabile quando questa non sia superiore a 2.500 mq nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Tali deroghe sono comprensive degli accessori relativi alle merci ingombranti.

Accedere al servizio

Esclusivamente in modalità telematica tramite il portale regionale SUAPE (sportello unico per le attività produttive ed edilizie) del Comune competente, all’indirizzo web: https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico.

Per poter presentare la pratica è necessario registrarsi sul software regionale e disporre di firma digitale e di una casella PEC.

La pratica SUAPE è presentata dall’interessato o da un suo incaricato provvisto di procura speciale ai sensi dell’art. 32 comma 2 della Legge Regionale n. 24/2016.

Nel nuovo sistema informatico, i moduli non vengono selezionati manualmente dal compilatore come in precedenza, ma vengono abbinati automaticamente alla pratica a seconda dell’intervento e delle condizioni selezionate, nonché delle risposte fornite alle domande via via proposte durante la compilazione dei moduli stessi.

Il sistema informatico produrrà, in automatico, i seguenti moduli che confluiranno nella pratica finale:

  • DUA
  • B1
  • D1
  • D2 ed E1 per attività nel settore alimentare
  • E3 in caso di vendita di farmaci da banco
  • E9 in caso di vendita di prodotti fitosanitari
  • E15 in caso di vendita al minuto di bombole di GPL per combustione
  • E18 in caso di vendita di mangimi
  • E6 in caso di vendita di preziosi
  • E26 in caso di vendita di armi comuni
  • F45 in caso di autovidimazione del registro per la vendita dell’usato
  • A11 in caso di scarichi diversi da quelli domestici recapitanti in pubblica fognatura
  • F2 in caso di occupazione di suolo pubblico
  • C1C2C3C4 C5 a seconda dell’iniziativa da realizzare.

Il procedimento per l’esercizio dell’attività è l’autocertificazione a zero giorni.

Requisiti

  • requisiti di onorabilità previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e dei requisiti professionali previsti dall'art. 71 comma 6 del D.Lgs. 59/2010 in caso di commercio alimentare. In caso di commercio non alimentare è sufficiente il rispetto dei requisiti di onorabilità.
  • destinazione d'uso del locale. In caso si eserciti attività commerciale, la destinazione d'uso deve essere commerciale; in caso di attività artigianale, la destinazione d'uso deve essere artigianale; in caso di attività mista, vale la destinazione d'uso prevalente tra le due attività.

Allegati

Si veda gli allegati indicati nei vari moduli

Accesso online

Uffici

Attività Produttive
Via Sant'Anna, 38, 07041 Alghero SS, Italia

Orari:
Martedì 11:30 - 13:30
Giovedì 11:30 - 13:30 e 15:30 - 17:30

PEC: sviluppoeconomico@pec.comune.alghero.ss.it

Area di riferimento

Costi e vincoli

Ai sensi della Delibera Commissariale 91 del 11.04.2012, è previsto il pagamento dei diritti di istruttoria di:

  • euro 35,00 per procedimento in immediato avvio a 0 giorni;
  • euro 135,00 per procedimento mediante conferenza dei servizi.

A tali importi si aggiunge il pagamento di euro 50,00 per diritto di commercio su area privata.

Il pagamento si effettua con bollettino postale C/C/P: 1003829593 o con bonifico bancario sull'IBAN: IT21Q0760117200001003829593 intestati al Comune di Alghero.

Tempi e scadenze

L’apertura (C1), il trasferimento di sede (C3), le variazioni dell’attività (C4) sono soggetti alla presentazione della pratica al SUAPE competente per territorio e possono essere effettuati sin dal momento della presentazione al comune della relativa documentazione (autocertificazione a 0 giorni).

Il subingresso per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto a previa comunicazione al Comune (C2) e può essere effettuato sin dalla data di presentazione della comunicazione stessa (procedimento di autocertificazione a 0 giorni). In tali casi andranno riportate le medesime dichiarazioni previste per le fattispecie sopra menzionate, mentre sarà possibile evitare di presentare allegati e documenti che siano già in possesso dell’Amministrazione, qualora il subentrante dichiari che non vi siano state variazioni rispetto alla situazione previgente, come risultante agli atti.

La cessazione è soggetta a previa comunicazione al Comune (C6) e può essere effettuata sin dalla data di presentazione della comunicazione stessa. La cessazione non è soggetta al pagamento di alcun diritto di istruttoria.

Casi particolari

In via generale la validità del titolo è a tempo indeterminato e decade a seguito di cessazione o in caso di perdita dei requisiti previsti dall’art. 71 del Dlgs 59/2010 per l’esercizio dell’attività.

Inoltre, ai sensi della L.R. 5/2006 i titoli abilitativi per l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio decadono quando l’attività venga sospesa per un periodo superiore ad un anno e quando l’attività non è effettivamente avviata entro 120 giorni dalla presentazione della comunicazione.

Siti esterni

Ulteriori informazioni

Fonte normativa

  • STATO: D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio"
  • STATO: DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
  • STATO: DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
  • STATO: D.Lgs 147/2012 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2010 n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno
  • REGIONE: Deliberazione G.R n.55/108 del 29/12/2000 - Adozione degli atti di cui agli articoli 4, 5, comma 1, 11, 12, 13, 14 D.P.C.M. 6 ottobre 2000
  • REGIONE: Deliberazione della Giunta Regionale n° 15/35 del 2001 “Modifiche alla D.G.R. n° 55/108 del 29/12/2000”
  • REGIONE: L.R. 21.05.2002 n. 9 "Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto commercio
  • REGIONE: L.R. 18.05. 2006 n. 5 s.m.i. "Disciplina generale delle attività commerciali"
  • REGIONE: Decreto dell'Assessore del Turismo, artigianato e commercio del 28 febbraio 2007, n. 739/1 - Corso qualificante somministrazione e vendita alimenti e bevande - L.R. n, 5/06 art. 2, 4° comma, lett.a) come modificata dalla L.R. n. 17/06”.
  • REGIONE: L.R. 05.03.2008 N. 3 “art. 1, commi 16-32” “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)” e s.m.i.
  • REGIONE: Deliberazione della Giunta Regionale n° 40/26 del 6.10.2011 “Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n° 55/108 del 29/12/2000 e s.m.i. Direttive per la costituzione dei distretti urbani del commercio”.
  • REGIONE: Deliberazione della Giunta Regionale n° 27/36 del 19.06.2012 “L.R. n. 5/2006. Disposizioni transitorie in materia di apertura, variazione del settore merceologico, ampliamento, trasferimento di grandi strutture di vendita. Disposizioni esplicative della Delib.G.R. n. 40/26 del 6.10.2011.
  • REGIONE: Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive – Raccordo tra la L.R. n. 3/2008, art. 1, commi 16-32 e il DPR n. 160/2010- Allegate alla Deliberazione G.R. N. 39/55 Del 23.09.2011

Ultimo aggiornamento

20/12/2021, 09:47