Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

La Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ha il compito di verificare le condizioni di solidità, sicurezza e igiene dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo.

Cos'è

E' una commissione tecnica che verifica che il pubblico possa assistere agli spettacoli e/o partecipare agli intrattenimenti in condizioni di sicurezza.
 

La Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, di cui all’art.141 e 141bis del Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 - Approvazione del Regolamento dell’Esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931 , n.773 TULPS , ha il compito di verificare le condizioni di solidità, sicurezza e igiene dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell’art. 80 del Tulps, ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del regio decreto 18 giugno 1931 n.773 attribuite alla competenza comunale dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e così come prevista dal regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, art. 4. 

In particolare la Commissione di vigilanza locali di pubblico spettacolo provvede ai compiti di cui al comma 1 dell’art. 141 del citato regolamento di attuazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e segnatamente deve: 

  • esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti (esame progetto preventivo o di massima per parere di fattibilità);  
  • verificare le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti (esame progetto definitivo e sopralluogo per verifica dell’agibilità), ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell’interesse dell’igiene che della prevenzione degli infortuni; 
  • accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi al pubblico prescritti per la sicurezza e per l’incolumità pubblica;
  • accertare, ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. n. 3/1998, anche avvalendosi di personale di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene, al fine dell’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 4 della L. n. 337/1968;
  • controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all’autorità competente gli eventuali provvedimenti. 

Ha il compito, altresì, di rilasciare il parere ai fini della registrazione e assegnazione del codice identificativo alle nuove attività di spettacolo viaggiante ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 18 maggio 2007

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma dell’art. 141 del citato regolamento di attuazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o, nell'albo degli architetti o, nell'albo dei periti industriali o, nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno. 

Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 del TULPS, per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, con le medesime modalità e disposizioni, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso Comune, abbia già concesso l’Agibilità in data non anteriore a due (2) anni.
 
Chi può fare la richiesta
Gestori di locali pubblici e organizzatori di manifestazioni pubbliche possono presentare domanda per la verifica di agibilità e/o il parere di fattibilità tramite il Comune competente al rilascio della licenza di agibilità e di esercizio.
 
Cosa fare
Il parere e la verifica vengono richiesti tramite SUAPE comunale ove ha sede la manifastazione pubblica, il locale o l'impianto.

A chi si rivolge

  • Gestori di locali pubblici;
  • Organizzatori di manifestazioni pubbliche;
  • Titolari di attività di spettacolo viaggiante.

Uffici

Attività Produttive
Via Sant'Anna, 38, 07041 Alghero SS, Italia

Orari:
Martedì 11:30 - 13:30
Giovedì 11:30 - 13:30 e 15:30 - 17:30

PEC: sviluppoeconomico@pec.comune.alghero.ss.it

Area di riferimento

Documenti correlati

Ulteriori informazioni

Riferimenti normativi
  • Art. 19 D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977
  • Art. 80 del T.U.L.P.S
  • Artt. 141 e 142 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.
  • D.P.C.M. 1/3/1991 (limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)
  • D.P.C.M. 12.3.1994 (Istituzione del Dipartimento dello Spettacolo)
  • D.P.C.M. 8.9.1994 (Determinazione dei criteri per la concessione dell'autorizzazione all'apertura di sale cinematografiche)
  • D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311 regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi alle autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.L.P.S.
  • Decreto del Ministero dell'Interno 25.8.1989 (norme per la sicurezza, per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi
  • Decreto del Ministero dell'Interno datato 22.2.1996 n. 261 regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco sui luoghi di spettacolo e di trattenimento
  • Decreto del Ministero dell'Interno del 12.4.1996 sulle regole tecniche di prevenzione incendi per gli impianti termici alimentati da combustibili gassosi
  • Decreto legge 30.9.1994 n. 562
  • Decreto Ministero dell'Interno 18/3/1996 n. 61 "Norme per la costruzione e la sicurezza degli impianti sportivi", coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte con decreto del Ministro dell'Interno del 06 Giugno 2005
  • Decreto Ministero dell'Interno del 19/8/1996 n. 149 sull'approvazione delle regole tecniche di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio di locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo
  • Legge 9.1.1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati"
  • D.P.R. 24.7.1996 n. 503

Ultimo aggiornamento

20/12/2021, 09:47