Commercio su area pubblica in forma itinerante

L’attività su posteggio viene generalmente esercitata in un mercato o in una fiera.

Cos'è

Il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è conseguito nel comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. Esso abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché che nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago, e alla partecipazione alle fiere che si svolgono nell’ambito nazionale.

Ai sensi dell’art. 29 dell’allegato 5b del piano commerciale del Comune:

  1. E’ vietata tassativamente ogni forma di commercio itinerante con o senza veicolo o altra attività, nelle seguenti vie cittadine: Lungomare Valencia, Via Gramsci, Via Carducci, Piazza della Mercede, Via Nuoro, Via La Marmora, Via Asfodelo, Via XXIV Maggio, nell’area del Centro Storico (zona A del P.R.G.) delimitata dalle suddette vie, e nelle aree individuate dal Piano per il commercio su aree pubbliche, dove la forma itinerante non potrà essere esercitata a distanza inferiore a 500 mt dalle postazioni assegnate, della stessa merceologia. (planimetria)
  2. Fermi restando i divieti di cui sopra, è consentito il commercio itinerante esclusivamente laddove esercitato con veicoli a motore di cilindrata non superiore a 50 cc., se termico, o con capacità di sviluppare una velocità non superiore a 45 Km/h, in tutto il centro abitato, compresa la borgata di Fertilia. E’ consentito, inoltre, l’esercizio del commercio itinerante anche con veicoli con caratteristiche superiori a quelle dinnanzi descritte, in tutti i posteggi liberi previsti dal presente Piano.

Il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi, se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività.

Accedere al servizio

Esclusivamente in modalità telematica tramite il portale regionale SUAPE (sportello unico per le attività produttive ed edilizie) del Comune competente, all’indirizzo web: https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico.

Per poter presentare la pratica è necessario registrarsi sul software regionale e disporre di firma digitale e di una casella PEC.

La pratica SUAPE è presentata dall’interessato o da un suo incaricato provvisto di procura speciale ai sensi dell’art. 32 comma 2 della Legge Regionale n. 24/2016.

Nel nuovo sistema informatico, i moduli non vengono selezionati manualmente dal compilatore come in precedenza, ma vengono abbinati automaticamente alla pratica a seconda dell’intervento e delle condizioni selezionate, nonché delle risposte fornite alle domande via via proposte durante la compilazione dei moduli stessi.

Il sistema informatico produrrà, in automatico, i seguenti moduli che confluiranno nella pratica finale:

  • DUA
  • B2 
  • D1
  • D2 ed E1 per attività nel settore alimentare
  • E4 in caso di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio
  • F45 in caso di autovidimazione del registro per la vendita dell’usato
  • F2 in caso di occupazione di suolo pubblico
  • F23 per attività esercitate sul demanio marittimo
  • C1C2C3C4 C5 a seconda dell’iniziativa da realizzare

L'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

Il procedimento per l’esercizio dell’attività è l’autocertificazione a zero giorni.

Requisiti

L’interessato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e dei requisiti professionali previsti dall'art. 71 comma 6 del D.Lgs. 59/2010 in caso di commercio alimentare. In caso di commercio non alimentare è sufficiente il rispetto dei requisiti di onorabilità.

Accesso online

Uffici

Attività Produttive
Via Sant'Anna, 38, 07041 Alghero SS, Italia

Orari:
Martedì 11:30 - 13:30
Giovedì 11:30 - 13:30 e 15:30 - 17:30

PEC: sviluppoeconomico@pec.comune.alghero.ss.it

Area di riferimento

Costi e vincoli

Ai sensi della Delibera Commissariale 91 del 11.04.2012, è previsto il pagamento dei diritti di istruttoria di:

  • euro 35,00 per procedimento in immediato avvio a 0 giorni;
  • euro 20,00 per diritto di commercio su area pubblica.

Il pagamento si effettua con bollettino postale C/C/P: 1003829593 o con bonifico bancario sull'IBAN: IT21Q0760117200001003829593 intestati al Comune di Alghero.

Tempi e scadenze

L’apertura (C1), il trasferimento di sede (C3), le variazioni dell’attività (C4) sono soggetti alla presentazione della pratica al SUAPE competente per territorio e possono essere effettuati sin dal momento della presentazione al comune della relativa documentazione (autocertificazione a 0 giorni).

Il subingresso per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto a previa comunicazione al Comune (C2) e può essere effettuato sin dalla data di presentazione della comunicazione stessa (procedimento di autocertificazione a 0 giorni). In tali casi andranno riportate le medesime dichiarazioni previste per le fattispecie sopra menzionate, mentre sarà possibile evitare di presentare allegati e documenti che siano già in possesso dell’Amministrazione, qualora il subentrante dichiari che non vi siano state variazioni rispetto alla situazione previgente, come risultante agli atti.

La cessazione è soggetta a previa comunicazione al Comune (C6) e può essere effettuata sin dalla data di presentazione della comunicazione stessa. La cessazione non è soggetta al pagamento di alcun diritto di istruttoria.

Casi particolari

La validità del titolo è a tempo indeterminato, e decade solo a seguito di cessazione. Inoltre le dichiarazioni di inizio attività cessano di produrre effetti qualora il titolare:

  • sospenda l’attività per un periodo superiore ad un anno;
  • non risulti più provvisto dei requisiti di cui all’articolo 71 del Dlgs 59/2010;

Documenti correlati

Siti esterni

Ulteriori informazioni

Fonte normativa

  • Unione europea: Reg. (CE) 29-4-2004 n. 852/2004 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari”, (solamente per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di generi alimentari e somministrazione alimenti e bevande).
  • Unione Europea: Direttiva n. 2006/123/2006/CE c.d. “Direttiva Servizi” o “Direttiva Bolkestein”
  • STATO: D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio” (per quanto non disciplinato dalla L.R. n. 5/2006)
  • STATO: D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” artt. 16- 70 -71
  • STATO: D.Lgs. n° 147/2012
  • STATO: Legge 30 marzo 2001 n.125 – art. 14 bis “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati”
  • REGIONE: L.R. 18.05. 2006 n. 5 s.m.i. "Disciplina generale delle attività commerciali"
  • REGIONE: L.R. 05.03.2008 N. 3 “art. 1, commi 16-32” “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)” e s.m.i.
  • REGIONE: Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive – Raccordo tra la L.R. n. 3/2008, art. 1, commi 16-32 e il DPR n. 160/2010- Allegate alla Deliberazione G.R. N. 39/55 Del 23.09.2011

 

Ultimo aggiornamento

16/04/2024, 13:06