Attività di allevamento

Allevamenti, stalle di sosta, trasporto di animali vivi per le esigenze della propria azienda e registrazione delle produzioni alimentari dell'azienda.

Cos'è

Allevamenti (della specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, equina avicunicoli, api), stalle di sosta, trasporto di animali vivi per le esigenze della propria azienda e registrazione delle produzioni alimentari dell’azienda, compresa la registrazione dei produttori di latte crudo.

Accedere al servizio

Esclusivamente in modalità telematica tramite il portale regionale SUAPE (sportello unico per le attività produttive ed edilizie) del Comune competente, all’indirizzo web: https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico.

Per poter presentare la pratica è necessario registrarsi sul software regionale e disporre di firma digitale e di una casella PEC.

La pratica SUAPE è presentata dall’interessato o da un suo incaricato provvisto di procura speciale ai sensi dell’art. 32 comma 2 della Legge Regionale n. 24/2016.

Nel nuovo sistema informatico, i moduli non vengono selezionati manualmente dal compilatore come in precedenza, ma vengono abbinati automaticamente alla pratica a seconda dell’intervento e delle condizioni selezionate, nonché delle risposte fornite alle domande via via proposte durante la compilazione dei moduli stessi.

La piattaforma telematica regionale produrrà, in automatico, i seguenti moduli che confluiranno nella pratica finale:

  • DUA
  • B33
  • D3
  • F37 per allevamenti intensivi
  • C1, C2, C3, C4 o C5 a seconda dell’iniziativa da realizzare.

Con il modulo B33 si adempie ai seguenti obblighi:

  1. la registrazione all’anagrafe animale per l’ottenimento o l’aggiornamento del codice aziendale (D.P.R. n° 317/1996 e s.m.i.), il modello è pertanto necessario per attivare un allevamento di animali della specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina, avicola e di acquacoltura, nonché per le successive variazioni nelle stesse aziende; sono esclusi coloro che detengono non più di tre capi ovicaprini;
  2. il titolo abilitativo per l’esercizio di una stalla di sosta (DPR n° 320/1954, art. 17), si usa pertanto per l'avvio dell'attività di una stalla di sosta, nonché per le successive variazioni delle attività esistenti;
  3. la notifica igienico-sanitaria (Reg. CE 852/2004) per attività soggette a sola registrazione, in luogo del modello E1;
  4. la notifica per trasporto di animali vivi per le esigenze della propria azienda (Reg. CE 1/2005);
  5. la notifica per industrie insalubri (R.D. 1265/1934, art. 216);
  6. la notifica per produzione, deposito, stoccaggio e miscelazione dei mangimi per il fabbisogno esclusivo dell’azienda (Reg. CE n° 183/2005).

Il procedimento per l’esercizio dell’attività è l’autocertificazione a zero giorni.

Requisiti

Requisiti antimafia (D.Lgs. n° 159/2011)

Allegati

Si veda gli allegati indicati nei vari moduli

Accesso online

Uffici

Attività Produttive
Via Sant'Anna, 38, 07041 Alghero SS, Italia

Orari:
Martedì 11:30 - 13:30
Giovedì 11:30 - 13:30 e 15:30 - 17:30

PEC: sviluppoeconomico@pec.comune.alghero.ss.it

Area di riferimento

Costi e vincoli

Ai sensi della Delibera Commissariale 91 del 11.04.2012, è previsto il pagamento dei diritti di istruttoria di euro 35,00 per procedimento in immediato avvio a 0 giorni.

Il pagamento si effettua con bollettino postale C/C/P: 1003829593 o con bonifico bancario sull'IBAN: IT21Q0760117200001003829593 intestati al Comune di Alghero.

Tempi e scadenze

L’apertura (C1), il trasferimento di sede (C3), le variazioni dell’attività (C4) sono soggetti alla presentazione della pratica al SUAPE competente per territorio (autocertificazione a 0 giorni).

Il subingresso per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto a previa comunicazione al Comune (C2) e può essere effettuato sin dalla data di presentazione della comunicazione stessa (procedimento di autocertificazione a 0 giorni). In tali casi andranno riportate le medesime dichiarazioni previste per le fattispecie sopra menzionate, mentre sarà possibile evitare di presentare allegati e documenti che siano già in possesso dell’Amministrazione, qualora il subentrante dichiari che non vi siano state variazioni rispetto alla situazione previgente, come risultante agli atti.

La cessazione è soggetta a previa comunicazione al Comune (C6) e può essere effettuata sin dalla data di presentazione della comunicazione stessa. La cessazione non è soggetta al pagamento di alcun diritto di istruttoria.

Il titolo abilitativo vale a tempo indeterminato.

Siti esterni

Ulteriori informazioni

Fonte normativa

  • STATO: Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. 1265/34)
  • STATO: Decreto del Ministero della Sanità del 5/09/94
  • STATO: D.P.R. 320/1954 art. 17
  • STATO: D.P.R. 317/96
  • STATO: D.Lgs. 366/99

Ultimo aggiornamento

20/12/2021, 09:47