Rimessa di autoveicoli

L’attività è definita come l’area destinata al ricovero ed alla sosta di autoveicoli con annessi servizi, ubicata al chiuso o in area scoperta.

Cos'è

L’attività di rimessa di autoveicoli è definita come l’area destinata al ricovero ed alla sosta di autoveicoli con annessi servizi, ubicata al chiuso o in area scoperta.

L’attività prevede la gestione di locali e aree, appositamente adibite ed attrezzate, per la temporanea custodia e dietro compenso, di vetture, motocicli, biciclette, roulotte o caravan.

Le autorimesse si differenziano per prescrizioni di sicurezza antincendio in base alla superficie complessiva coperta. Si tratta di un’attività che in relazione alle dimensioni può essere assoggettata a verifiche di conformità ambientale.

Accedere al servizio

Esclusivamente in modalità telematica tramite il portale regionale SUAPE (sportello unico per le attività produttive ed edilizie) del Comune competente, all’indirizzo web: https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico.

Per poter presentare la pratica è necessario registrarsi sul software regionale e disporre di firma digitale e di una casella PEC.

La pratica SUAPE è presentata dall’interessato o da un suo incaricato provvisto di procura speciale ai sensi dell’art. 32 comma 2 della Legge Regionale n. 24/2016.

Nel nuovo sistema informatico, i moduli non vengono selezionati manualmente dal compilatore come in precedenza, ma vengono abbinati automaticamente alla pratica a seconda dell’intervento e delle condizioni selezionate, nonché delle risposte fornite alle domande via via proposte durante la compilazione dei moduli stessi.

Il sistema informatico produrrà, in automatico, i seguenti moduli che confluiranno nella pratica finale:

  • DUA
  • B14
  • D3
  • A11 in caso di scarichi diversi da quelli domestici recapitanti in pubblica fognatura
  • E5 o A10 a seconda del livello di emissioni sonore prodotte
  • F2 in caso di occupazione di suolo pubblico
  • F20 per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
  • C1C2C3C4 C5 a seconda dell’iniziativa da realizzare.

Il procedimento per l’esercizio dell’attività è l’autocertificazione a zero giorni.

Requisiti

Requisiti antimafia previsti dal D.Lgs. n. 159/2011

Allegati

Planimetria degli spazi adibiti all’attività di rimessa

Accesso online

Uffici

Attività Produttive
Via Sant'Anna, 38, 07041 Alghero SS, Italia

Orari:
Martedì 11:30 - 13:30
Giovedì 11:30 - 13:30 e 15:30 - 17:30

PEC: sviluppoeconomico@pec.comune.alghero.ss.it

Area di riferimento

Costi e vincoli

Ai sensi della Delibera Commissariale 91 del 11.04.2012, è previsto il pagamento dei diritti di istruttoria di:

  • euro 35,00 per procedimento in immediato avvio a 0 giorni;
  • euro 25,00 per procedimenti amministrativi.

Il pagamento si effettua con bollettino postale C/C/P: 1003829593 o con bonifico bancario sull'IBAN: IT21Q0760117200001003829593 intestati al Comune di Alghero.

Tempi e scadenze

L’apertura (C1), il trasferimento di sede (C3), le variazioni dell’attività (C4) sono soggetti alla presentazione della pratica al SUAPE competente per territorio (autocertificazione a 0 giorni).

Il subingresso per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto a previa comunicazione al Comune (C2) e può essere effettuato sin dalla data di presentazione della comunicazione stessa (procedimento di autocertificazione a 0 giorni). In tali casi andranno riportate le medesime dichiarazioni previste per le fattispecie sopra menzionate, mentre sarà possibile evitare di presentare allegati e documenti che siano già in possesso dell’Amministrazione, qualora il subentrante dichiari che non vi siano state variazioni rispetto alla situazione previgente, come risultante agli atti.

La cessazione è soggetta a previa comunicazione al Comune (C6) e può essere effettuata sin dalla data di presentazione della comunicazione stessa. La cessazione non è soggetta al pagamento di alcun diritto di istruttoria.

Casi particolari

Il titolo ha validità permanente; decade in caso di perdita dei requisiti per l’esercizio dell’attività.

Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.

Siti esterni

Ulteriori informazioni

Fonte normativa

  • STATO: D.M 01.02.1986 "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse" e ss.mm.ii.
  • STATO: D.P.R. 19-12-2001 n. 480 Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse.
  • STATO: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
  • REGIONE: L.R. 20.10.2016 N. 24 - “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministratici” e s.m.i.
  • REGIONE: Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/13 del 27.02.2018 - Modifiche alla Delib.G.R. n. 11/14 del 28 febbraio 2017

Ultimo aggiornamento

09/05/2023, 13:20